Secondo il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili devono dotarsi di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.
QUANDO ENTRA IN VIGORE DEFINITIVAMENTE
Il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024. Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha previsto la possibilità di presentare una autocertificazione / dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente a punti.
Il rilascio della patente digitale è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare.
PATENTE A CREDITI EDILIZIA: COS’E’ E A COSA SERVE
La patente a crediti, obbligatoria per il settore edile, è destinata alle imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue. Non è prevista per mere forniture o prestazioni intellettuali.
E’ stata introdotta con molteplici obiettivi:
- assicurare il rispetto delle normative, prevenire i rischi nei cantieri edili e migliorare la preparazione degli operatori.
- è indicatore della capacità di un’impresa o di un lavoratore autonomo di adottare politiche efficaci per la sicurezza, mirate a ridurre gli incidenti e migliorare le condizioni lavorative nei cantieri.
- Il punteggio della patente sarà anche un criterio utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per valutare l’idoneità delle aziende nelle gare d’appalto e per l’assegnazione di incentivi e bonus.
Di conseguenza, possedere la patente diventa un requisito fondamentale, equiparabile alla competenza tecnica e all’offerta economica.
CHI E’ OBBLIGATO A RICHIEDERLA (E CHI E’ ESONERATO)
La “Patente a Crediti” è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.
Sonoesentatedal possesso della patente le aziende che dispongonodell’attestato di qualificazione SOAin classifica pari o superiore alla III o che svolgono forniture o prestazioni di natura intellettuale.
COME RICHIEDERLA E QUALI REQUISITI BISOGNA AVERE
Il rilascio della “Patente a Crediti” viene gestito dall’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, previa verifica di alcuni requisiti specifici, quali:
- l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificazione);
- l’adempimento degli obblighi formativi (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- il possesso di DURC valido (autocertificazione), di DVR valido (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà) e della certificazione di regolarità fiscale, se previsto (autocertificazione);
- la designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).
In caso di dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata.
La patente sarà disponibile esclusivamente in formato digitale e conterrà informazioni identificative del titolare, il punteggio iniziale di 30 crediti e l’aggiornamento del punteggio nel tempo.
QUANTI CREDITI HA LA PATENTE?
Al suo rilascio, la patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti. Come la patente punti di guida, il punteggio iniziale può essere defalcato, ma può anche crescere – fino a un totale di 100 crediti.
Imprese e lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
COME INCREMENTARE I CREDITI
- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
- fino a 40 creditiulteriori attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Assegnazione dei crediti aggiuntivi
REQUISITO | INCREMENTO CREDITI | |
ARTICOLO 5, COMMA 2 | ||
1 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. | 3 |
2 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. | 5 |
3 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. | 8 |
4 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. | 10 |
ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) | ||
5 | Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. | 5 |
6 | Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile». |
4 |
7 | Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. | i.) 6
ii.) 8 |
8 | Possesso da parte del Mastro Formatore Artigianodi certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza. | 3 |
9 | Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. | 1 |
10 | Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. | 3 |
11 | Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. | 6 |
12 | Adozione del documento di valutazione dei rischiprevisto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzatepreviste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | 3 |
13 | Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente | 2 |
ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) | ||
14 | Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con con- tratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 1 |
15 | Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 2 |
16 | Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 4 |
17 | Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 | 2 |
18 | Possesso della certificazione SOA di classifica I. | 1 |
19 | Possesso della certificazione SOA di classifica II. | 2 |
20 | Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. | 2 |
21 | Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. | 2 |
22 | Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. | 2 |
23 | Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. | 2 |
24 | Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 2 |
25 | Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. | 2 |
QUANDO VENGONO DECURTATI CREDITI?
Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle violazioni accertate, secondo una tabella riportata nell’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.
DECURTAZIONE DI CREDITI |
| |
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 | 1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 | 2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 10 |
SANZIONI: COSA SUCCEDE SE OPERO SENZA PATENTE
Chi opera nei cantieri edili senza il possesso della patente a crediti rischia sanzioni per almeno 6 mila euro. Sanzioni che vanno da euro 711,92 a euro 2.562,91 anche per il committente.
Inoltre, in caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
LE NORME DI RIFERIMENTO E IL DECRETO ATTUATIVO
Con il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, (decreto di attuazione della patente a crediti), sono stati definiti i criteri per la presentazione delle domande, i dettagli informativi della patente stessa, le procedure per la sospensione cautelare in caso di incidenti gravi, nonché le modalità per l’assegnazione, l’aumento e il recupero dei crediti.
Il decreto entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024, ha fornito le prime indicazioni operative, introducendo, per la fase iniziale di applicazione, la possibilità di presentare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva con validità fino al 31 ottobre 2024.
Dal 1° novembre 2024, per poter lavorare nei cantieri, sarà obbligatorio aver presentato la richiesta di rilascio della patente attraverso il portale dedicato.