Le modifiche successive al D. Lgs 81/08
In un precedente articolo abbiamo visto i dettagli del D. Lgs 81/08, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, punto di riferimento per la sicurezza del lavoro in Italia.
Il D. Lgs 81 del 2008 ha successivamente subito, già a partire dall’anno successivo alla sua entrata in vigore, numerose integrazioni più o meno consistenti.
Vediamo qui di seguito le principali.
D. Lgs 106/09
A distanza di appena un anno, è stato varato un nuovo Decreto – il n° 106 del 2009.
Si tratta delle Disposizioni integrative e correttive, che rinforzano alcuni concetti del Testo Unico 81 – ad esempio l’obbligo delle aziende di dedicare più attenzione alla prevenzione e formazione sul tema “stress da lavoro correlato”.
Ecco alcuni esempi:
(art. 14) Per combattere il lavoro sommerso, nel caso di impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, possono adottare provvedimenti sospensivi dell’attività delle imprese, per un periodo non superiore a 2 anni.
(art. 29) Adeguamento del DVR – documento di valutazione dei rischi. Viene modificato il comma 3 dell’art. 29 del T.U. 81/09 e si stabilisce che il datore di lavoro deve rielaborare il Documento di valutazione dei rischi, tenendo in considerazione le modifiche al processo produttivo e dell’organizzazione produttiva, al fine di tutelate la salute e sicurezza dei lavoratori.
(art. 37) Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Dirigenti e lavoratori devono ricevere un’adeguata formazione e un aggiornamento periodico, effettuata da personale esperto sul luogo di lavoro, oppure presso gli organismi paritetici, scuole edili o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
Il D.lgs 106/2009 modifica il capitolo delle sanzioni previste dal Testo Unico 81 ed ora risulta meno oneroso. In particolare le sanzioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro vengono rivalutate ogni cinque anni in misura pari all’indice Istat dei prezzi di consumo.
Gennaio 2019: Decreto Sicurezza e Legge di Bilancio
Entrata il vigore il 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2019 ha apportato alcune modifiche al D. Lgs 81/08.
In particolare, le principali novità in materia di sicurezza sul lavoro sono:
- Modifiche dall’apparato sanzionatorio
- Il rafforzamento delle attività di vigilanza
- Riduzione del tasso INAIL e tagli ai finanziamenti
- Gestione dei certificati di infortuni e malattie professionali
- Prevenzione incendi negli edifici storici
- Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore (art. 1 comma 278)
- Alternanza Scuola-lavoro
- Finanziamento dei corsi per reinserimento lavorativo. (art.1 comma 533)
Tra le principali novità introdotte è presente l’aumento delle sanzioni: la Legge di Bilancio 2019 aumenta infatti del 10% gli importi sanzionatori – amministrativi o penali – per il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
La maggiorazione in alcuni casi è del 20%, ad esempio in caso di impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione al Centro per l’impiego, di di lavoro in nero, di inosservanza delle norme relative all’orario di lavoro.
Tali sanzioni possono addirittura raddoppiare se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti.
Normative Covid-19
L’avvento della pandemia ha necessariamente portato novità e adeguamenti anche in termini di sicurezza del lavoro.
Il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro è stato redatto nel Marzo 2020, entrato in vigore nell’aprile 2020 e ha visto una versione aggiornata ad un anno di distanza, nell’aprile 2021.
BLS-D Academy è stata la prima agenzia italiana ad integrare le normative COVID-19 nei propri corsi, in particolare nel corso BLS-D/PBLS-D.
Infatti già da aprile 2020 BLS-D Academy aveva provveduto ad aggiornare la manualistica e le slide dei corsi, i brevetti e diplomi emessi da allora riportano la dicitura COVID-19 e già nel mese successivo ha provveduto all’aggiornamento gratuito (con un Trainer) di tutti gli Istruttori.
Ma torniamo al protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, contenente le linee guida condivise per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e permettere la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza.
Secondo tale protocollo, la prima misura di prevenzione e protezione consiste nell’eliminazione del rischio perseguibile limitando il numero dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro e ricorrendo a tal fine a:
- smart working per le attività lavorative compatibili con tale modalità di lavoro
- ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
- sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
Tra altre disposizioni, introduce in particolare regole in merito a:
- obbligo all’informazione, affiggendo dépliant informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali
- modalità di ingresso in azienda di lavoratori, fornitori, personale esterno e pubblico, e i controlli che il datore di lavoro può/deve predisporre (ad esempio controllo temperatura), nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy
- norme di pulizia e sanificazione dei locali, nonché di igiene personale (dispenser di gel igienizzante)
- dispositivi di protezione individuale
- gestione degli spazi comuni
- introduzione di una Sorveglianza Sanitaria, in questa prima stesura gestita dal Medico Competente in collaborazione con il RSPP – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
A distanza di poco più di un anno dalla precedente stesura, è stato sottoscritto, il 6 aprile 2021, il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che aggiorna le misure per contrastare e contenere la diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro e permettere la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza sul lavoro.
Il nuovo protocollo sostituisce integralmente la precedente stesura del 14 marzo 2020 confermando le misure in esso previsto ed introducendo alcune importanti novità.
Variazioni sostanziali riguardano l’uso dei dispositivi di protezione individuale e le trasferte.
Infatti in merito ai dispositivi di protezione individuale il protocollo condiviso al punto 6 sancisce l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche eo dispositivi di protezione di livllo superiore in tutti gli ambiente di lavoro, al chiuso o all’aperto, condivisi da più lavoratori.
E’ stato eliminato il divieto ad effettuare trasferte, prescrivendo che il Datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP ed il Medico Competente, “tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.”
Un’ulteriore novità riguarda le modalità di riammissione del lavoratore dopo un eventuale contagio.
Oggi stiamo vivendo la – finalmente! – ripresa delle attività lavorative a pieno regime, del turismo, della mobilità, del lavoro e della formazione in presenza.
Oggi più che mai quindi i controlli sulla corretta osservanza delle norme relative alla Sicurezza sul Lavoro sono stretti.
È quindi importante per tutti i lavoratori (e datori di lavoro) rimanere sempre informati e…. formati.
I corsi BLS-D Academy in campo di Sicurezza del Lavoro, condotti in collaborazione con Fenimprese, sono sempre aggiornati. Inoltre, anche i corsi in FAD sono seguiti da un tutor, un Docente Formatore Sicurezza BLS-D Academy.
Se hai necessità di mettere in regola la tua attività lavorativa, contatta subito il numero verde 809-629067 o scrivi a info@blsd-academy.it.